Criteri e limiti delle attività diverse per gli Enti di Terzo Settore

da | Come fare

il 26 luglio 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il provvedimento che definisce i criteri e dei limiti delle attività diverse per gli Enti di Terzo Settore. Si tratta del D.M. 107 dello scorso 19 maggio che conferma l’orientamento che già faceva parte della bozza discussa in parlamento.

Le attività diverse si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente oppure al 66% dei costi complessivi dell’ente.

Le attività diverse, indipendentemente dal loro oggetto, si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se sono esercitate per la realizzazione in via esclusiva  delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente.

Gli enti che dovessere sforare i paramentri in un anno hanno la possibilità di rientrare entro l’anno successivo.

Per approfondire: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/26/21G00115/sg

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