Vediamo quali sono le opportunità e i limiti che gli ETS dovranno affrontare. In primo luogo i ricavi derivanti da attività diverse non devono essere superiori al 30% dei ricavi complessivi dell’ente seppure con una possibilità di sformento dalla quale rientrare l’anno seguente. Le attività commerciali inoltre devono essere secondarie e dunque i ricavi da attività diverse non può superare il 66% delle spese complessive dell’ente. Ancorché da approfondire nella sua dimensione pratica, il decreto consente, agli enti che faranno il bilancio consolidato, di inserire nella colonna delle spese complessive i costi figurativi riguardanti l’impiego dei volontari.
Il mancato rispetto delle direttive qui brevemente accennate può avere come conseguenza la cancellazione dell’ente dal registro unico nazionale del terzo settore.
Prima che gli ETS possano fruire delle agevolazioni fiscale occorre l’autorizzazione della UE sulle misure tributarie previste all’art. 80 del codice del terzo settore. In linea di massima ODV e APS potranno godere, entro il limite dei 130 mila euro di entrate commerciali, di un regime speciale che non prevede l’applicazione dell’IVA con una imposta diretta calcolata sulla base di un coefficiente di redditività dell’1% per ODV e del 3% per APS.