Bene allora ho tempo fino al 2022 per adeguare lo statuto?
Approfittiamo dell’ennesima proroga, praticamente di un altro anno, per fare un pò di chiarezza sulla natura di questo provvedimento. In molti infatti sono convinti che tale scadenza si riferisca alla possibilità di adeguare il proprio statuto al decreto legge 117/17. Non è cosi! La proroga riguarda lunicamente a possibilità di approvare gli adeguamenti statutari strettamente connessi alla riforma del Terzo settore con maggioranze semplici (o semplificate). Quindi non è una scadenza entro la quale dover adempiere l’adeguamento ma una agevolazione funzionale soprattutto agli enti con molti soci e magari a carattere nazionale. D’altra parte il termine, come si legge nel decreto legge 77 dello scorso 31 maggio all’articolo 66, non è perentorio neanche per la fattispecie.
Entro quanto devo adeguare lo statuto quindi?
Non esiste un termine ed in verità non esiste neanche un obbligo. L’adeguamento statutario al D.lgs 117/17 è una scelta che richiama alla volontà dell’ente di acquisire l’acronimo di ETS in forma in una delle forme (Aps, Odv etc) contemplate dal Codice del Terzo Settore. Tale scelta è funzionale alle opportunità nonché ai limiti normativi definiti dal Codice stesso e dai decreti attuativi.
Per approfondire.
Vi rinviamo ad un nostro articolo di approfondimento che contiene una guida rapida ai principi di adeguamento e stesura di uno statuto conforme all’attuale ligislazione.
In questo articolo una foto di Gerd Altmann da Pixabay