Trasparenza: chi è come è tenuto alla pubblicità dei fondi pubblici

da | Varie

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 4.08.2017, n. 124), al fine di incrementare il livello di trasparenza in seno alle provvidenze pubbliche percepite a vario titolo da soggetti privati, ha imposto ad enti ed imprese nuovi e specifici adempimenti, sui quali si sono aperte, da subito, importanti questioni interpretative, sia in relazione alle concrete modalità di assolvimento, sia con riferimento alla decorrenza delle disposizioni normative.

In forza del dettato di legge, viene imposto alle associazioni, fondazioni ed Onlus che intrattengono rapporti economici con soggetti della pubblica amministrazione di pubblicare sui propri siti o portali digitali, entro il 28.02 di ogni anno, le informazioni inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti ed i vantaggi di ogni genere ricevuti nell’anno precedente dagli enti della pubblica amministrazione. Ad analogo adempimento sono sottoposte le imprese, le quali sono invitate ad esporre i relativi importi nella nota integrativa al bilancio.

Per evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, l’obbligo in parola viene meno qualora l’importo delle somme ricevute dal soggetto beneficiario risulti inferiore ad € 10.000 nel periodo considerato.

Sull’argomento si è dapprima espresso il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha chiarito alcune questioni in termini di coordinamento tra la disciplina in commento e le disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore, e successivamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha definitivamente risolto il dubbio inerente la decorrenza degli obblighi previsti, precisando come costituiscano oggetto di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dal 1.01.2018, da comunicarsi, nelle forme prescritte, entro il 28.02.2019.

In relazione alle altre questioni sollevate dagli operatori, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali lo scorso 11 gennaio ha diffuso una circolare dedicata.

I nodi riguardano il trattamento degli enti di terzo settore (Ets) in questo periodo di transizione di attuazione del Codice del terzo settore, considerando che manca ancora il Registro unico nazionale. Il ministero, infatti, ha ribadito che gli enti responsabili in questa fase rimangono le amministrazioni regionali. Sono loro che attualmente gestiscono i registri territoriali e spetta a loro il controllo e la verifica del rispetto delle indicazioni legislative.

Come già specificato,  l’oggetto di interesse è l’erogazione delle risorse finanziarie o la concessione dell’utilizzo di beni immobili o strumentali agli Ets per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale superiori a 10.000 euro. La circolare non chiarisce a fondo di che tipo di rapporti si tratti, ma secondo un’interpretazione molto ampia – condivisa da CSVnet – comprende sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere.

Nei casi di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile, si dovrà far riferimento al valore dichiarato dalla Pa che ha attribuito il bene in questione. Sono comprese le somme derivanti dal 5 per mille.

La Circolare facilità il compito ai piccoli enti chiarendo che questi devono pubblicare le informazioni indicate sui propri siti o portali digitali. In mancanza del sito dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono.

Per gli enti associativi non è previsto l’obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute, si ritiene tuttavia, che il corretto adempimento di tale obbligo possa essere elemento premiante per l’ente che intrattiene con costanza rapporti con la PA.

Quali informazioni pubblicare?

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  2. denominazione del soggetto erogante;
  3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  4. data di incasso;
  5. causale.
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