Le Reti Associative trovano spazio all’interno del D.lgs 117/17 all’art.4 comma 1 tra le tipologie particolari di ETS. Sempre il codice, all’art.5, richiama la funzione in termi di attività d’interesse generale alle lettere:
(i) (“attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale);
(m) ( “servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore”.
Dal punto di vista organizzativo, nell’autonomia di ciascun soggetto, il Ministero con la circolare del 5.03.2021 chiarisce che a fianco alle reti verticali strutturate per livelli territoriali vi potranno essere reti associative orizzontali (aggregazione di enti di secondo livello) o piatte (organizzate sulla base di un unico livello). Ogni ente potrà dichiarare al RUNTS l’adesione dimostrata anche a più reti.
Purché venga esplicitamente richiamato nello statuto le norme che disciplinano il funzionamento dell’organizzazione più essere demandata ad un apposito regolamento interno.
Seppure la circolare richiama la possibilità dell’adozione dello statuto standard per gli enti che aderiscono alla Rete, tale eventualità non costituisce obbligo di legge. Cosi come è contemplata, di contro, la possibilità di adottare integralmente lo statuto dell’organizzazione alla quale si aderisce.
Scarica la Circolare-n-2-del-05032021-reti-associative