Per sostenere le associazioni e gli altri enti no profit durante la crisi pandemica nel 2020 i titolari del 5 per 1000 hanno potuto contare sulle somme relative a due annualità; 2018 e 2019.
Su sollecitazione del Forum per il Terzo Settore con la nota n. 3142 del 4 marzo 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito qual è l’impianto normativo che regolamenta le modalità di rendicontazione delle somme ricevute.
Intanto due importanti chiarimenti in premessa.
Il riferimento normativo resta il dpcm del 23 aprile 2010 e non il nuovo dpcm del 23 luglio 2020.
Il rendiconto non può essere unico né vige un criterio cumulativo nel stabilirne l’entità su base annuale. Quest’ultima precisazione è importante non solo per la corretta formulazione del rendiconto stesso ma che per evitare qualsiasi equivoco sugli oneri di presentazione del documento di rendicontazione. Resta l’obbligo di presentare la rendicontazione per tutti gli Enti che abbiano importi pari o superiori a 20.000 euro. Dunque l’onere non riguarda un’associazione che, ad esempio, ha ricevuto 15.000 euro per il 2018 e 10.000 per il 2019.
Trascorsi 12 mesi dall’accredito delle somme relative al 5 per 1000 gli enti dovranno formulare un rendiconto per le somme 2019 e un rendiconto per le somme 2020 utilizzando esclusivamente i modello predisposto dal ministero.
Gli enti che hanno ottenuto un contributo pari o superiore ai 20.000 euro hanno l’obbligo di trasmettere il rendiconto all’amministrazione di riferimento.
Novità assoluta è la possibilità di accantonare le somme non spese utilizzabili nell’arco dei successivi 12 mesi. Il provvedimento supera le limitazioni che in tal senso rischiavano, in epoca pandemica, di far perdere importanti risorse agli enti non profit.
Le somme eventualmente accantonate dovranno essere indicate al punto 6 del modello di rendiconto riportando nella relazione illustrativa come motivazione dell’accantonamento la semplice dicitura “Accantonamento emergenza Covid-19”, senza bisogno di alcuna ulteriore motivazione o supporto documentale.
Chiaramente vige l’obbligo di spende entro i successivi 24 mesi i fondi accantonati e rendicontarli con i modelli predisposti dal Ministero. La trasmissione del rendiconto vige, come sopra, solo per gli enti con importi pari o superiori a 20.000 euro.
Per completare la lettura seguono gli allegati:
1- Linee-guida-2013-indirizzi-aggiornati;
3- Modello rendionto per accantonamento;
4- Nota-3142-del-04032021-risposta-forum-terzo-settore-covid-19.