Associazioni: obbligo di pubblicità dei fondi pubblici.

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Dal 1 gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di pubblicità e trasparenza per gli enti di terzo settore che ricevono finanziamenti dalla pubblica amministrazione ( legge numero 124 del 4 agosto 2017). Il provvedimento è disciplinato con una circolare che aiuta a fare chiarezza. Dalla circolare si evince che provvedimento riguarda l’erogazione delle risorse finanziarie o la concessione dell’utilizzo di beni immobili o strumentali di valore superiore a 10.000 euro (sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere). Nel caso il vantaggio si riferisca alla concessione in comodato di beni immobili bisogna far riferimento al valore dichiarato dalla Pa che ha attribuito il bene in questione. Sono comprese le somme derivanti dal 5 per mille.
Gli ets coinvolti devono pubblicazione le informazioni indicate sui propri siti o portali digitali. In mancanza del sito dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono. La pubblicazione deve prevedere ladenominazione e codice fiscale del soggetto ricevente e del soggetto erogante, la somma incassata la data di incasso e il motivo. L’obbligo scatta a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018. Chi trasgredisce è soggetto a sanzioni.

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