Adeguamento dello statuto degli enti del Terzo settore e la circolare del Ministero del lavoro

da | Varie

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 20/2018 avente a oggetto: “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari.” ha fornito puntuali indicazioni in merito alle modifiche statutarie degli enti interessati dalla Riforma del Terzo settore previste dall’articolo 102, comma 2, D.Lgs. 117/2017- Codice del Terzo settore (CTS), come rivisto dal decreto correttivo D.Lgs. 105/2018.

Ai sensi di tale articolo, Organizzazioni di volontariato (Odv), Associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus, costituite prima dell’entrata in vigore del CTS e regolarmente iscritte nei rispettivi registri, devono procedere a modificare il testo statutario per adeguarlo, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del CTS, alle disposizioni inderogabili contenute nel Codice medesimo.

L’adeguamento statutario entro il termine del 3 agosto 2019 consente a Odv, Aps e Onlus di mantenere la propria qualifica e i relativi benefici fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Odv e Aps che diligentemente adeguano tempestivamente lo statuto vedranno in automatico la trasmigrazione dell’iscrizione dai propri registri al Runts ai sensi dell’articolo 54, CTS senza dover svolgere alcun adempimento ulteriore.

Sempre entro tale data, le Onlus, destinate in futuro a scomparire (si ricorda che il D.Lgs. 460/1997 che le disciplina sarà abrogato con l’entrata in vigore del Runts), dovranno fare le dovute considerazioni a quale ente del Terzo settore (ETS) aderire conformando il proprio statuto ai dettati del Codice del settore. In statuto dovranno subordinare l’efficacia delle nuove clausole e specularmente la cessazione di efficacia delle clausole incompatibili richieste dalla normativa Onlus all’entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali ai sensi dell’articolo 104, comma 2, CTS (periodo di imposta successivo a quello di operatività del Runts).

Un discorso a sé riguarda gli enti costituiti dopo l’entrata in vigore del CTS che intendono diventare Odv e Aps.

La nota direttoriale n. 12604 del 29 dicembre 2017, emanata dal medesimo Ministero, ha già chiarito che gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017 devono rispettare fin dalla costituzione le disposizioni statutarie previste dal CTS che siano di immediata applicazione in quanto non “presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del Registro unico nazionale, ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi”. Quanto espresso dalla circolare in ordine ai contenuti statutari costituisce pertanto, per gli enti in via di costituzione, un complesso di indicazioni precise per la formulazione dei propri atti costitutivi e statuti.

Un’altra precisazione riguarda gli enti dotati di personalità giuridica: fino all’istituzione del Runts, le modifiche statutarie dovranno comunque ottenere l’approvazione dell’autorità preposta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.P.R. 361/2000.

La circolare si concentra in modo particolare nell’analizzare gli articoli del CTS che implicano l’inserimento di contenuti statutari e indica i casi in cui è consentito l’adeguamento statutario con le modalità e i quorum previsti per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, CTS.

Nelle fondazioni prive di organo assembleare, la competenza a deliberare gli adeguamenti statutari rimane in capo all’organo di amministrazione senza alcuna possibilità di quorum semplificati.

L’analisi delle norme del CTS che costituiscono oggetto di adeguamento statutario conduce a configurarne 3 diverse tipologie:

  1. norme inderogabili;
  2. norme derogabili solo mediante specifica clausola statutaria (individuabili normalmente per contenere la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”);
  3. norme che demandano all’autonomia statutaria la facoltà di adozione (individuabili normalmente per contenere la formula “l’atto costitutivo o lo statuto possono…” oppure “se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono…”).

 

Le disposizioni che appartengono alle prime 2 tipologie elencate individuano modifiche statutarie adottabili con la forma semplificata dell’assemblea ordinaria, comunque per gli enti dotati di personalità giuridica con la presenza del notaio.

Le clausole statutarie afferenti all’autonomia statutaria devono, al contrario, essere adottate con le modalità e i quorum previsti dallo statuto vigente per le modifiche statutarie per evitare che “vengano approvate, con ridotte garanzie nei confronti di eventuali minoranze dissenzienti, modifiche statutarie che la nuova normativa in realtà non impone né richiede”.

Gli enti non iscritti ai registri e che intendano conformare il proprio statuto per presentare domanda di iscrizione dovranno ovviamente procedere secondo i dettati dello statuto vigente in quanto esclusi dalla previsione dell’articolo 101, comma 2, CTS.

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