Associazioni che possono ancora applicare la legge 398/1991

da | Varie

Il Codice del Terzo settore è intervenuto per limitare gli effetti della legge 398/1991 alle sole associazioni sportive dilettantistiche, ma ne risulta inciso anche l’art. 148, c. 3 TUIR.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla riforma del Terzo settore con la circolare 1.08.2018, n. 18/E, spiegando (tra l’altro) sino a quando le associazioni potranno applicare ancora la legge 398/1991, a loro estesa in virtù dell’art. 9-bis D.L. 417/1991.
Sul tema siamo già intervenuti (e ora ne abbiamo un’ulteriore conferma) dicendo che l’entrata in vigore di questa norma avverrà a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, c. 10, e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Perciò, per identificare il “D-day”, occorrerà che il Registro unico nazionale del Terzo settore sia effettivamente operativo e dal periodo di imposta successivo, tanto l’estensione della legge 398/1991 alle associazioni, quanto l’art. 148, c. 3 TUIR risulteranno modificati.
In particolare, l’art. 148, c. 3 TUIR sarà applicabile solo alle associazioni politichesindacali di categoriareligiose sportive dilettantistiche, risultando così escluse le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.
Queste associazioni dovranno perciò trovare nuova collocazione, se e in quanto possibile, tra gli enti del Terzo Settore oppure rinunciare alle agevolazioni fiscali.
In particolare, per le associazioni escluse diventeranno commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Verrà meno il concetto della “transitività del rapporto associativo” cioè di quella particolare situazione per cui gli associati di un’altra associazione culturale, purché associata a una struttura madre, avrebbero potuto accedere ai servizi offerti da un’altra associazione, associata alla medesima struttura madre in regime di decommercializzazione dei corrispettivi.
Si ricorda poi che ad associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche e di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro, non sarà riconosciuto né il regime fiscale ex L. 398/1991, né il regime speciale (uguale a quello degli sportivi dilettanti) relativo ai compensi pagati al personale tecnico in occasione delle manifestazioni.
In considerazione dei ritardi circa l’approntamento del Registro unico nazionale del Terzo settore, è molto probabile che le modifiche in rassegna diverranno pienamente operative nel 2020 se non oltre.
È comunque necessario iniziare a pensare a un nuovo assetto organizzativo/fiscale degli enti interessati poiché si tratta di norme che avranno un importante impatto.

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